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Il pieno diritto al sostegno di un autistico deve passare sempre per una sentenza?

consiglio di stato
Una sentenza del Consiglio di Stato ribadisce il diritto di un bambino autistico ad avere il sostegno scolastico per 24 ore settimanali. Il Dirigente scolastico sosteneva che ne sarebbero bastate 11. Provoca una tristezza infinita avere ancora una volta la conferma che per vedere riconosciuto concretamente un diritto, scritto con lettere di fuoco nel libro delle migliori dichiarazioni d’intenti, sia indispensabile per le famiglie buttarsi a capofitto in una battaglia legale.

La vicenda ha un percorso abbastanza tortuoso. Tutto inizia quando i genitori di un bambino autistico, alunno di terza elementare di un Istituto Statale di Foligno, hanno impugnato davanti al TAR il provvedimento del Dirigente scolastico dello stesso Istituto, reso nell’ottobre 2012, nella parte in cui assegnava al bambino un insegnante di sostegno per sole undici ore settimanali rispetto alle 24 previste. Le parti chiedevano la condanna dell’amministrazione all’assegnazione del sostegno per 24 ore settimanali.
Il TAR, con sentenza depositata nel novembre 2013, rigettava il ricorso, rilevando che la valutazione della gravità del quadro clinico si sottraeva alle censure sollevate dalle parti. Il Tar aveva quindi ritenuto giusto assegnare undici ore di sostegno, con l’affiancamento di un operatore per ulteriori cinque ore, oltre ad otto ore di compresenza.
I genitori hanno presentato appello, facendo valere la violazione della legge n. 104 del 1992. Nel dettaglio, ribadendo le censure prospettate in primo grado, deducevano che al minore era stato diagnosticato “autismo grave con totale incapacità di attenzione”, quindi il docente di sostegno andava assegnato per tutte le ore.
La VI Sezione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha ritenuto fondate le spiegate censure, annullando l’atto impugnato per insufficienza di motivazione: il bambino era stato già dichiarato invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, per cui il dirigente scolastico avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali non riteneva necessario assicurare il sostegno per tutte le ore di lezione.
La VI Sezione richiama, a supporto della decisione, un proprio precedente (Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2014, n. 5317): “il diritto all’istruzione del minore portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali (artt. 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18), sia per il carattere assoluto proprio della tutela prevista dagli artt. 34 e 38, commi 3 e 4, Cost. […] l’istruzione rappresenta uno dei fattori che maggiormente incidono sui rapporti sociali dell’individuo e sulle sue possibilità di affermazione professionale, ed il relativo diritto assume natura sia sociale sia individuale, con la conseguente necessità, con riferimento ai portatori di handicap, di assicurarne la piena attuazione attraverso la predisposizione di adeguate misure di integrazione e di sostegno”.(Fonte: Orizzonte Scuola)

Redazione

La redazione di "Per Noi Autistici" è costituita da contributori volontari che a vario titolo hanno competenza e personale esperienza delle tematiche che qui desiderano approfondire.

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